6 mag 2007

DICO

Nascono i Dico, così il ddl del Governo
14 articoli, i conviventi anche dello stesso sesso
09/02/2007
Roma, 8 feb. (APCom) - Quattordici articoli in quattro paginette per disciplinare i "diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi", dall'ambito di applicazione alle esclusioni, fino alle sanzioni e ai diritti successori. E' il ddl approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che introduce in Italia i Dico: i diritti dei conviventi, nuovo istituto dell'ordinamento civile del nostro Paese. E prima possibilità per le coppie gay di vedersi riconosciuti diritti in virtù del loro legame affettivo.
I SOGGETTI DEI DICOI Dico - si legge nel testo approvato dal Cdm - possono essere stipulati solo da "due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge".
AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONELa convivenza, spiega il testo, "è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche".
Qualora la dichiarazione all'ufficio di anagrafe "non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge". Naturalmente, condizione per potere esercitare dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge è "l'attualità della convivenza".Le disposizioni previste dal provvedimento, inoltre, "si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero". E, "ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti 'conviventi'".

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